Max Kaser

storico del diritto austriaco

Max Kaser (1906 – 1997), giurista austriaco.

Storia del diritto romano modifica

Incipit modifica

  • Il diritto romano ha dominato due epoche nella storia della cultura giuridica occidentale. Esso fu nell'antichità il sistema di vita del popolo romano e, quale espressione della coscienza giuridica, rivela le caratteristiche dello spirito romano allo stesso modo in cui lo rivelano la religione, il costume, la lingua, l'arte e la letteratura.

Citazioni modifica

  • Il capolavoro diplomatico di Augusto consisté, in fin dei conti, nel fatto che egli non ebbe di mira la monarchia, invisa come piena signoria unitaria e permanente, ma realizzò la concentrazione della più alta potestà statale, con una unificazione di poteri che erano già nati nella Repubblica o, quanto meno, erano già stati accordati in alcuni casi. Egli non eliminò le precedenti istituzioni della Repubblica, ma collocò solo la sua persona, con un complesso di poteri attribuiti esclusivamente a lui, a c c a n t o agli organi tradizionali. Evitando in tal modo le forme gravide di passato, della monarchia, della dittatura e del consolato unico, Augusto riuscì a presentare ai contemporanei la sua costituzione del 27 veramente come "restaurazione della Repubblica". Questa legittimità è peraltro solo apparente, poiché la sua concentrazione di potere, anche se non concepita come espressione di un organo statale duraturo aggiunto, in effetti rappresentava una rottura rivoluzionaria con i principî della vecchia costituzione. (p. 102)
  • Lo sviluppo cosmopolitico della romanità reagisce necessariamente sulla posizione e sulla funzione dell' i m p e r a t o r e. [...] già gli imperatori del II e III secolo si atteggiano a sovrani del mondo, per i quali il rispetto verso il senato romano, da cui deriva, secondo la costituzione, il loro potere e che limita la loro potestà assoluta, è divenuto una mera formalità. Soprattutto al tempo dei Severi, i primi imperatori di stirpe orientale, i quali debbono il loro potere realmente agli eserciti e sugli eserciti lo fondano, con la ripresa delle operazioni militari, gli accampamenti e certe località fuori di Roma assurgono, più frequentemente della capitale stessa, a centro dell'attività imperiale ed a sede del governo imperiale. Si prepara così uno sviluppo che trasforma l'impero romano in un grande regno cosmopolita, abitato da una variopinta mescolanza etnica di cittadini di pari diritto, sul quale domina l'onnipotenza di un sovrano assoluto e per il quale il nome di Roma non allude più al centro di gravità politico e culturale, ma rappresenta ancora soltanto un ricordo storico dell'origine della sua grandezza. (pp. 123-124)
  • Il diritto romano è un diritto casistico, offrendo le soluzioni dei problemi giuridici, in quanto non li comprendano eccezionalmente le leggi (o ciò che equivale ad esse), nelle valutazioni e nelle elaborazioni dei c a s i singoli. Esso ha in comune questo carattere di fondo con i diritti a n g l o - s a s s o n i, ma se ne differenzia, poiché le soluzioni stanno, in questi diritti, nelle sentenze dei tribunali ("precedents") ed in Roma, invece, nei pareri (responsa) o nelle asserzioni letterarie dei giuristi preclassici e classici. Ciò si spiega col fatto che, a Roma, coloro cui è affidata la funzione giudiziaria non sono essi stessi dei giuristi, ma dei politici (come magistrati) o dei semplici cittadini (come giudici). Essi ricevono nondimeno le informazioni giuridiche dai giuristi che, o forniscono loro il proprio parere professionale nel consilium, o si pronunciano come consulenti su casi concreti, a richiesta degli interessati. Per conseguenza a Roma l'autorità del diritto non si riattacca alla sentenza, ma alle enunciazioni dei giuristi. (p. 183)
  • Il Corpus iuris rappresenta una conclusione per lo sviluppo del diritto romano. Con esso il sovrano dell'Impero d'Oriente, dove l'elemento culturale romano era stato da lungo tempo soffocato e risospinto indietro ad opera di quello ellenistico-bizantino, era tornato per l'ultima volta, distaccandosi consapevolmente dalla corrente del tempo, alla grande tradizione del passato. Nella sua romantica aspirazione a restaurare la romanità, egli aveva cercato di conservare in vita le grandi creazioni della scienza giuridica romana. È così, in gran parte, merito suo che il mondo successivo non abbia ricevuto il diritto romano nella forma appiattita e volgarizzata, nella quale esso fu praticamente adoperato nella prassi dei secoli postclassici, ma che il fruttuoso pensiero del periodo di maggior splendore sia rimasto conservato in un'ultima raccolta. Il Corpus iuris ha avuto pertanto soprattutto effetto conservativo, avendo salvato notevoli pezzi degli scritti dei giuristi classici e delle costituzioni imperiali, ma purtroppo anche distruttivo, perché allora tutti gli altri resti della antica letteratura caddero in dimenticanza e, salvo rare eccezioni, essi sono per noi perduti. (p. 299)

Bibliografia modifica

  • Max Kaser, Storia del diritto romano. (Römische Rechtgeschichte, Vandenhoeck & Ruprecht, Gottinga 19672), traduzione di Remo Martini, Cisalpino-Goliardica, Milano, stampa 1979.

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