Articolo 6. Lavori che non possono essere soggetti a diritto d'autore.
1. La protezione del copyright non può essere applicata a:
a) opere di origine folcloristica;
b) notizie quotidiane e informazioni su fatti ed eventi in corso;
c) documenti ufficiali (leggi, trattati, decreti ecc.) e le loro traduzioni ufficiali;
d) simboli ed emblemi dello Stato (bandiere, armoriali, medaglie, simboli monetari ecc.);
e) discorsi politici e discorsi tenuti nei tribunali;
f) opere ottenute con mezzi tecnici senza l'intervento dell'attività creativa umana.
2. Il diritto d'autore non si applica a scoperte scientifiche, idee, principî, metodi, procedure, punti di vista, sistemi, cerimonie, teorie scientifiche, formule matematiche, diagrammi statistici, regole di gioco anche nel caso in cui essi siano espressi, descritti, svelati o commentati in opere protette dal copyright.
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