Tancredi Canonico
giurista e politico italiano
Tancredi Canonico (1828 – 1908), giurista e politico italiano.
Citazioni di Tancredi Canonico
modifica- Pellegrino Rossi, di cui non può ricordarsi il nome senza che ne torni dolorosamente al pensiero la tragica fine, parte dal principio che il male merita male. Per conseguenza afferma non esser punibili se non quelle azioni che contengono la violazione di un dovere. La pena è una riparazione; la società però non ha diritto d'infliggerla se non in vista di un utile sociale. Secondo il Rossi pertanto, affinché l'autorità sociale possa punire, si richiede: primo, un atto immorale; secondo, che la punizione sia utile alla società. L'utilità sociale in questo sistema non è più la base del diritto di punire; essa è solamente la condizione indispensabile onde il diritto di punire possa verificarsi.[1]
Introduzione alla studio del diritto penale. Del giudizio penale
modifica- Anticamente [presso i Romani, prima dell'Impero] l'accusato difendevasi da sé: in progresso di tempo s'introdusse il difensore, ufficio al quale richiedersi ingegno svegliato, attento e sagace, stante l'improvviso degli assalti che l'accusatore aveva a suo agio preparati e gli artifizi con cui cercava tenerli nascosti fino al momento opportuno. L'ufficio di difensore era la palestra in cui si esercitavano ed aguzzavan gl'ingegni, si formavano gli oratori, in cui si preparavano la via alle maggiori cariche gli uomini di stato. (parte prima, lezione III e IV, p. 34)
- Credendosi ottenere più facilmente per mezzo dei dolori una deposizione veritiera, si sottoponevano (anche dietro semplici indizi, e perfino più volte nel medesimo giudizio) i testimoni alla tortura: la quale, impiegata a ricerca della verità, con crudele irrisione, fu detta quæstio, quasicché indur potesse argomento di verità un'affermazione estorta dagli strazi più atroci. Ci vollero oltre a diciotto secoli di cristianesimo per far scomparire dai nostri giudizi penali questo barbaro assurdo: non è quindi a stupire che vi fosse indifferente un popolo [il romano], presso il quale la massima delle virtù era il soffrire senza lamento, ed in cui, come in tutti i popoli pagani, non era ancor penetrato il sentimento della misericordia e dell'eguaglianza fraterna di tutti gli uomini in faccia a Dio. (parte prima, lezione III e IV, p. 35)
- Un'altra innovazione infine, e questa in meglio, si fece nei giudizi penali durante il periodo di cui ci occupiamo [presso i Romani, al tempo dell'Impero]: essa fu il divieto di giudicare gli assenti, ristretto in tal caso ogni diritto al raccoglimento delle prove che si sarebbero potute disperdere. Quando l'imputato era assente, se gli prefiggeva un termine a comparire; scaduto questo senza che si presentasse, si puniva in lui, non il delitto, ma la disobbedienza all'ingiunzione di comparire, e tale disobbedienza traeva seco, a datare da Costantino, la confisca dei beni del contumace. (parte prima, lezione V, p. 48)
- La corte di cassazione è un'istituzione essenzialmente francese. I primi suoi germi si trovano nei ricorsi al consiglio del re, il quale annullava le sentenze dei magistrati, benché pronunziate in ultima istanza, sol quando però le medesime fossero contrarie all'espresso disposto delle consuetudini, delle ordinanze, degli editti e delle dichiarazioni del re. Il re interveniva qui non come giudice, ma come sovrano e legislatore; come tutore per conseguenza dell'incolumità della legge, sempre quando l'autorità giudiziaria ne falsasse nell'applicazione il concetto. Ciò apriva dunque da un lato una via di richiamo ai privati contro le sentenze non più riparabili in via ordinaria; e forniva d'altro canto al regio potere un mezzo di sindacato e d'influenza sulla magistratura giudicante. (parte terza, lezione LVII, p. 447)
Note
modifica- ↑ Da Del reato e della pena in generale, Unione tipografìco-editrice, Torino, 1872, pag. 34; citato in Raffaello Giovagnoli, Pellegrino Rossi e la rivoluzione romana, vol. I, Forzani e C. Tipografi del Senato, Roma, 1898, cap. I, p. 29.
Bibliografia
modifica- Tancredi Canonico, Introduzione alla studio del diritto penale. Del giudizio penale, Stamperia dell'Unione tipografica-editrice, Torino, 1871.
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