Luigi Fulci

avvocato e politico italiano

Luigi Fulci (1872 – 1930), avvocato e politico italiano.

Luigi Fulci

Il divorzio nella prima epoca del diritto romano

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Se noi vogliamo indagare gli ordinamenti civili di un popolo, i suoi istituti, bisogna anzitutto fare astrazione dalle idee comuni a noi, viventi in un'epoca posteriore, bisogna invece indagare le idee, le credenze comuni a quel primo popolo e una volta appropriatoci il pensiero di quei tempi, con quello procedere alla ricostruzione degli istituti giuridici e degli ordinamenti civili.
Il primo e il più potente ausilio alle nostre indagini noi lo troviamo nelle credenze religiose: è col renderci conto di esse che noi troviamo una spiegazione possibile a certi istituti, a certe usanze, che altrimenti sarebbero per noi incomprensibili.

Citazioni

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  • La formula che la donna pronunziava nel diritto romano: Ubi tu Cajus, ego Caja, ci dice chiaramente come la donna fosse se non altro uguale in dignità al marito. Noi abbiamo inoltre molte prove della venerazione della quale erano oggetto le donne da parte dei Romani. È vero che la donna era completamente soggetta in diritto al marito; questi era suo giudice, ma l'autorità di lui trovava un freno nell'obbligo che aveva di giudicarne in un tribunale d'agnati e nella stessa religione. (cap. 1, pp. 5-6)
  • Dal concetto della famiglia antica, [...], derivano chiaramente diverse conseguenze principali: la prima è che non si può parlare certo di divorzio bilaterale in que' primi tempi, ma soltanto di ripudio maritale; le seconda che interesse precipuo del padre di famiglia fosse la continuità della famiglia, giacché solo a questo modo poteva perpetuarsi il culto; la terza è che interessante fosse anche il mantenere la purità della discendenza e la quarta infine che la donna dovesse mantenere la dignità di persona associata al culto, di custode del focolare domestico. Se la moglie quindi coll'adulterio si metteva nella condizione probabilissima di falsare la vera discendenza, facendo entrare nella famiglia come discendente uno che in fatto fosse estraneo, oppure se non aveva figli, o se con atti diversi rendevasi indegna di custodire il focolare domestico, è naturale che quel matrimonio dovesse sciogliersi e che il marito avesse il diritto, dopo averla giudicata, di ripudiarla. (cap. 1, p. 6)
  • [...] se il ripudio nei casi di matrimonio non solenne era facile, d'altro canto in caso di matrimonio contratto secondo il rito sacro, religioso, è evidente che solo la religione poteva sciogliere ciò che la religione aveva unito e quindi il ripudio in tal caso doveva compiersi in forma anche solenne (diffarreatio).
    Ma questa forma di scioglimento doveva essere difficilissima, appunto per la solennità richiesta. (cap. 1, pp. 6-7)

Bibliografia

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