Giovanni Brunetti
giurista italiano (1867-1935)
Giovanni Brunetti (1867 – 1935), giurista italiano.
Nei fatti illeciti, considerati come fonte dell'obbligazione di risarcimento, suol farsi la distinzione tra delitti e quasidelitti.
Generalmente per «delitto» s'intende il fatto illecito doloso, e per «quasidelitto» il fatto illecito colposo.
Siccome il delitto, insieme cogli effetti civili, che si concretano sostanzialmente nell'obbligo di risarcire il danno, produce anche, di regola, effetti penali, allorquando si abbia, per avventura, un delitto, ossia un fatto illecito doloso, che non importi nessuna responsabilità penale, ma soltanto induca responsabilità civile, esso dicesi «delitto puramente civile», o anche, senz'altro, «delitto civile».
Bibliografia
modifica- Giovanni Brunetti, Delitto civile, Seeber, Firenze, 1906.
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