Convenzioni di Ginevra

serie di trattati internazionali

Le convenzioni di Ginevra, serie di trattati internazionali.

Documento originale della prima convenzione di Ginevra, 1864

Citazioni delle convenzioni di Ginevra

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Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna

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  • Le Parti belligeranti vigileranno inoltre perché i morti siano onorevolmente inumati, possibilmente secondo i riti della religione alla quale appartenevano, perché le loro tombe siano rispettate, raggruppate possibilmente secondo la nazionalità dei morti, tenute convenientemente e segnate in modo che possano sempre essere ritrovate. A questo scopo e al principio delle ostilità, organizzeranno ufficialmente un servizio delle tombe tale da rendere possibili eventuali esumazioni e da assicurare l’identificazione dei cadaveri, qualunque sia il collocamento delle tombe, e il loro eventuale ritorno nel loro paese d’origine. (Art. 17)
  • L’autorità militare potrà ricorrere allo zelo pietoso degli abitanti per raccogliere e curare benevolmente, sotto la sua vigilanza, feriti o malati, accordando alle persone che abbiano riposto all’appello la protezione e le facilitazioni necessarie. Qualora la Parte avversaria prendesse o riprendesse il controllo della regione, essa accorderà a queste persone la stessa protezione e le stesse facilitazioni. (Art. 18)

Convenzione per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare

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  • Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole che si riferisca alla razza, al colore, alla religione o alla credenza, al sesso, alla nascita o al censo, o fondata su altro criterio analogo. (Art. 3)
  • Dopo ogni combattimento, le Parti belligeranti prenderanno senza indugio tutti i provvedimenti possibili per ricercare e raccogliere i naufraghi, i feriti e i malati, per proteggerli dal saccheggio e dai cattivi trattamenti e assicurar loro le cure necessarie, come pure per ricercare i morti ed impedire che siano spogliati. (Art. 18)
  • Le Parti belligeranti dovranno registrare, nel più breve tempo possibile, tutte le indicazioni atte ad identificare i naufraghi, i feriti, i malati e i morti della parte avversaria caduti in loro potere. (Art. 19)
  • Le navi ospedale militari, vale a dire le navi costruite o allestite dalle Potenze specialmente e soltanto col fine di soccorrere feriti, malati e naufraghi, di curarli e di trasportarli, non potranno, in nessuna circostanza, essere attaccate nè catturate, ma saranno in ogni tempo rispettate e protette, a condizione che i loro nomi e le loro caratteristiche siano stati comunicati alle Parti belligeranti dieci giorni prima che siano messe in uso. (Art. 22)
  • Nel caso di combattimento a bordo di una nave da guerra, le infermerie saranno, quanto sia possibile, rispettate e risparmiate. (Art. 28)
  • Il personale religioso, medico e ospedaliero delle navi ospedale e il loro equipaggio saranno rispettati e protetti; essi non potranno essere catturati durante il tempo in cui sono al servizio di questi navigli, vi siano o no feriti e malati a bordo. (Art. 36)
  • Gli aeromobili sanitari, vale a dire gli aeromobili utilizzati esclusivamente per lo sgombero dei feriti, dei malati e dei naufraghi, come pure per il trasporto del personale e del materiale sanitario, non saranno attaccati, ma saranno rispettati dalle Parti belligeranti durante i voli che eseguiranno a quote, a ore e su rotte specialmente convenute tra tutte le Parti belligeranti interessate. (Art. 39)

Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra

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  • I prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanità. Ogni atto od omissione illecita da parte della Potenza detentrice che provochi la morte o metta gravemente in pericolo la salute di un prigioniero di guerra in suo potere è proibito e sarà considerato come una infrazione grave della presente Convenzione. In particolare, nessun prigioniero di guerra potrà essere sottoposto ad una mutilazione corporale o ad un esperimento medico o scientifico di qualsiasi natura, che non sia giustificato dalla cura medica del prigioniero interessato e che non sia nel suo interesse. (Art. 13)
  • Le donne devono essere trattate con tutti i riguardi dovuti al loro sesso e fruire in ogni caso di un trattamento tanto favorevole quanto quello accordato agli uomini. (Art. 14)
  • La Potenza che detiene prigionieri di guerra è tenuta a provvedere gratuitamente al loro sostentamento e ad accordar loro gratuitamente le cure mediche che il loro stato di salute richiede. (Art. 15)
  • Ogni prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare, quando sia interrogato a questo proposito, i suoi cognome, nomi e grado, la sua data di nascita e il numero della sua matricola oppure, in mancanza di questo, un’indicazione equivalente. (Art. 17)
  • Nessuna tortura fisica o morale nè coercizione alcuna potrà essere esercitata sui prigionieri di guerra per ottenere da essi informazioni di qualsiasi natura. I prigionieri che rifiuteranno di rispondere non potranno essere nè minacciati, nè insultati, nè esposti ad angherie od a svantaggi di qualsiasi natura. (Art. 17)

Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra

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  • Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri di forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole che si riferisca alla razza, al colore, alla religione o alla credenza, al sesso, alla nascita o al censo, o fondata su qualsiasi altro criterio analogo. (Art. 3)
  • I feriti e i malati saranno raccolti e curati. (Art. 3)
  • Le donne saranno specialmente protette contro qualsiasi offesa al loro onore e, in particolare, contro lo stupro, la coercizione alla prostituzione e qualsiasi offesa al loro pudore. (Art. 27)
  • Nessuna persona protetta può essere punita per un’infrazione che non ha commesso personalmente. Le pene collettive, come pure qualsiasi misura d’intimidazione o di terrorismo, sono vietate. (Art. 33)
  • È proibito il saccheggio. (Art. 33)
  • La cattura di ostaggi è vietata. (Art. 34)
  • Sono vietate qualsiasi incarcerazione in locali privi di luce naturale e, in via generale, qualsiasi forma di crudeltà. (Art. 118)

Protocollo aggiuntivo [...] relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali

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  • La guerra sarà condotta curando di proteggere l’ambiente naturale contro danni estesi, durevoli e gravi. Tale protezione comprende il divieto di impiegare metodi o mezzi di guerra concepiti per causare o dai quali ci si può attendere che causino danni del genere all’ambiente naturale, compromettendo, in tal modo, la salute o la sopravvivenza della popolazione. (Art. 55)
  • Le opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, cioè le dighe di protezione o di ritenuta e le centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, non saranno oggetto di attacchi, anche se costituiscono obiettivi militari, se tali attacchi possono provocare la liberazione di dette forze e causare, di conseguenza, gravi perdite alla popolazione civile. Gli altri obiettivi militari situati su o in prossimità di dette opere o installazioni non saranno oggetto di attacchi, se questi possono provocare la liberazione di forze pericolose e, di conseguenza, causare gravi perdite alla popolazione civile. (Art. 56)
  • Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto faciliteranno il più possibile la riunione delle famiglie che si trovino divise a causa di conflitti armati, e incoraggeranno in particolare l’azione delle organizzazioni umanitarie che si dedicano a tale compito secondo le disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo, e conformemente alle rispettive regole di sicurezza. (Art. 74)
  • Nessuna Parte in conflitto procederà allo sgombero, verso un paese straniero, di fanciulli che non siano propri cittadini, salvo che si tratti di uno sgombero temporaneo reso necessario da ragioni imperiose attinenti alla salute o al trattamento medico dei fanciulli o, eccettuato il territorio occupato, alla loro sicurezza. Quando sia possibile prendere contatto con i genitori o i tutori, si chiederà il loro consenso scritto per detto sgombero. (Art. 78)

Citazioni sulle convenzioni di Ginevra

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Bibliografia

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Altri progetti

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