Papa Marcellino: differenze tra le versioni
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'''Marcellino''', (... – 304), papa della Chiesa cattolica.
*Se una donna credente avrà lasciato il marito adultero credente e ne vuole sposare un altro, deve esserle proibito di sposarlo; se lo sposa, non riceva la comunione prima che colui che ella ha lasciato, sia trapassato da questo secolo; sia eccettuato il caso di emergenza di una malattia, che costringesse a dargliela. (dal ''Sinodo di Elvira'',
*Si è deciso complessivamente il seguente divieto ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, come a tutti i chierici che esercitano un ministero: si [[celibato|astengano]] dalle loro mogli e non generino figli; chi lo avrà fatto, dovrà essere allontanato dallo stato clericale. (dal ''Sinodo di Elvira'',
==Bibliografia==
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