Tom Regan: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
tolgo citazione che non ho trovato nella fonte primaria; aggiungo altra sullo stesso argomento
mNessun oggetto della modifica
Riga 4:
 
==Citazioni di Tom Regan==
*Il problema che abbiamo dinanzi non è «Il diritto, oggi come oggi, conferisce [[diritti degli animali|diritti]] e status giuridico agli animali?», domanda alla quale la risposta è evidentemente «no». Il problema è «Deve il diritto accordarglieli?», domanda alla quale la mia risposta è «sì». Le basi su cui sostengo la mia asserzione sono soprattutto d'ordine morale. Anzi, la mia risposta in breve alla domanda «perché il diritto dovrebbe conferire agli animali diritti giuridici?» è appunto «perché la morale non si può accontentare di nulla di meno».<ref>Da ''L'esigenza di una riforma'', in Silvana Castiglione (a cura di), ''I diritti degli animali: Prospettive bioetiche e giuridiche'', II Mulino, Bologna, 1985, p. 275.</ref>
 
==''Gabbie vuote''==
Riga 70:
*Trattare gli animali con rispetto non è un atto di bontà, ma di giustizia. (p. 377)
*Trattare gli animali d'allevamento come risorse rinnovabili significa venir meno al rispetto dovuto loro come individui dotati di valore inerente e trattarli ingiustamente. (p. 463)
*[...] nessun [[vegetarianismo|vegetariano]] verrebbe meno alla propria scelta solo perché molti altri continuano a sostenere l'industria degli animali [...]. Poiché questa industria comporta la sistematica violazione dei diritti degli animali, per le ragioni addotte è moralmente sbagliato acquistarne i prodotti. È per questo che, secondo la teoria dei diritti, il vegetarianismo è moralmente obbligatorio; ed è per questo che non dobbiamo ritenerci soddisfatti di alcun risultato che non sia la fine completa dell'[[allevamento]] – non necessariamente intensivo – a scopo commerciale degli animali così come lo conosciamo. (pp. 469-470)
*L'appello alla tradizione – per esempio a sostegno della [[caccia alla volpe]] in Inghilterra – non serve alla causa della caccia più di quanto non serva l'appello a qualsiasi altro abuso divenuto abituale a danno degli animali o degli umani stessi. (p. 474)