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*Secondo la mente dell'autore {{NDR|[[Friedrich Julius Stahl]]}}, non è possibile tra gli uomini la verità senza l'errore, nè si può avere la coscienza dell'una senza la coscienza dell'altro ; quando questo precede, la verità susseguente è più splendida ed efficace, siccome è più viva la fede dopo il dubbio e più forte il vigore della sanità dopo il morbo. (citato in ''Introduzione'' a [[Friedrich Julius Stahl]], ''Storia della filosofia del diritto'', p. VIII)
*La filosofia di [[Georg Wilhelm Friedrich Hegel|Hegel]] pel suo contenuto si riscontra con quella di [[Friedrich Schelling|Schelling]]. Entrambi professano una filosofia, il cui fondamento è l'identità del pensiero e dell'essere, dell'ideale e del reale, della ragione divina e della ragione umana. Se non che [[Friedrich Schelling|Schelling]] presenta il suo principio assoluto, come un'intuizione intellettuale, mentre [[Georg Wilhelm Friedrich Hegel|Hegel]] lo presenta, come l'assoluto concetto, il puro pensiero. (citato in note all' ''Introduzione'' alla prima ed. in [[Friedrich Julius Stahl]], ''Storia della filosofia del diritto'', p. XXV)
*La parola ''jus'' ha nelle leggi romane vari significati. Preso obbiettivamente [[Jus|jus]] è una singola legge «''non ambigitur senatum jus facere posse''. È il luogo dove si rende giustizia, come nella formola, ''ambula mecum in jus''. È il complesso di più leggi della stessa natura p. e. il ''diritto romano''. È la stessa giurisprudenza come in quel passo di «Celso. ''Jus est ars boni et aequi''. Da questa definizione apparisce che i romani non facevano distinzione tra la morale e il diritto. (citato in note all' ''Introduzione'' alla prima ed. in [[Friedrich Julius Stahl]], ''Storia della filosofia del diritto'',p. XXXVII)
*[[Cesare Beccaria|Beccaria]] vide e discorse i fenomeni della divisione del lavoro; ma colui che la ridusse a dottrina fu [[Adam Smith|Adamo Smith]]. Questo gran pensatore, che può dirsi il padre dell'economia politica, dimostra che quando un uomo si applica costantemente ad una operazione spicciolata, non solo acquista una grande facilità a compierla, ma risparmia il tempo che si richiede necessariamente, passando da un'operazione ad un'altra. (citato in note a [[Friedrich Julius Stahl]], ''Storia della filosofia del diritto'', p.8 )