Ulpiano: differenze tra le versioni
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*La giustizia è la costante e perpetua volontà di riconoscere a ciascuno il proprio diritto.
:''Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.'' (Dig. 1.1.10.1)
*Le leggi non sono stabilite con riferimento a specifici individui, ma per l'interesse di tutti.
:''Jura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur.'' (Dig. 1,3.8)
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