Liberto
persona liberata da una precedente condizione di schiavitù nel corso della propria vita
Citazioni sul liberto, persona affrancata da una precedente condizione di schiavitù.

- Il libertino uscendo dalla schiavitù si trovava senza famiglia. La legge romana, consentanea ai suoi crudeli principii verso gli schiavi, non riconosceva le cognazioni derivanti dall'unione sessuale di costoro, indicata col nome di contubernio. Era legittima solo la moglie che il libertino conducesse dopo la manomissione, erano legittimi solo i figli natigli dopoché era libero. Con esso pertanto principiava una nuova famiglia la quale, nella condizione delle famiglie dei clienti, veniva ad accrescere ed a rinforzare la gente del patrono.
- Il liberto doveva al patrono riverenza, e quindi non poteva contro lui, né contro gli ascendenti ed i discendenti del medesimo ricorrere in giudizio senza il consentimento del pretore. Il liberto aveva l'obbligo di alimentare in caso di bisogno il patrono, i genitori ed i discendenti di costui, di soccorrerlo con danaro, ove questi fosse colpito da sciagura o da pena pecuniaria, ed era in certe circostanze chiamato all'amministrazione dei beni ed alla tutela dei figli del patrono. Al patrono poi spettava la facoltà di punire il liberto che non adempiesse a siffatti doveri, ed altre speciali disposizioni.
- L'uccisione del patrono commessa dal liberto era uguagliata alle uccisioni dei prossimi congiunti, per le quali era stabilita la pena di morte dalla lex Cornelia de sicariis et veneficiis, le cui disposizioni furono confermate dalla lex Pompeia de parricidiis.