Citazioni sullo spillatico.

  • Lo spillatico che nei nostri matrimoni lo sposo promette alla sposa non è per l'oggetto del costei consueto vestiario, ma per le vesti voluttuose e per gli ornamenti.
    Onde un marito che provi d'aver somministrato alla moglie le vesti consuete, non prova di avere con ciò sodisfatto al pagamento dello spillatico.
    Sciolto per la morte del marito il matrimonio, e renduta dagli eredi la dote alla vedova, cessa in questa ogni azione a conseguimento di spillatico, quantunque le sia stato promesso sua vita naturale durante.[1]

Note modifica

  1. Da AA.VV., Giornale del foro in cui raccolgono le piu'importanti regiundicate de' supremi tribunali di Roma e dello Stato Pontificio in materia civile, Anno 1839, vol. I, Tipografia Mugnoz, Roma 1839, p. 101.

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